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Egregio Presidente del Consiglio,
La nostra associazione e il nostro sindacato rappresentano migliaia di cittadini e lavoratori che, durante il periodo della pandemia da Covid-19, hanno subito la sospensione dal lavoro con conseguenze devastanti sia dal punto di vista della possibilità di garantire la sussistenza della propria famiglia, sia dal punto di vista psicologico, per la violenta campagna denigratoria e discriminatoria promossa dalle stesse istituzioni. Questo danno derivò dall’applicazione del DL 44/21 e s.m.i., che sancì l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 per i lavoratori della sanità e poi lo estese a gran parte della popolazione.
L’art.4 del decreto legge citato testualmente motivava questo obbligo come necessario per la “prevenzione del contagio da SARS-COV-2” e in molteplici sedi, anche parlamentari, venne giustificato e supportato riconducendo la decisione politica alle conoscenze scientifiche disponibili al momento della sua approvazione.
Tale assunto fu poi confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.15 del 2023 della quale alleghiamo comunicato stampa dove, al primo paragrafo, si legge che “l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 anziché quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.”
Recentemente sono stati resi pubblici i verbali del CTS. Ebbene, nel verbale n. 4 del 29 marzo 2021 - due giorni prima dell’entrata in vigore del DL44/21 - il CTS, che operava sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabiliva la necessità di “non esentare i soggetti in possesso di certificato di vaccinazione per il COVID-19 (o di documento equivalente, anche in formato digitale) dall’obbligo di cui all’art. 3,comma 3, numero 4), del protocollo, ossia dall’obbligo di presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto relativo a un test antigienico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro-faringeo, riferito ad epoca non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove”. E proseguiva così: “Ritiene, infatti, il CTS che – allo stato delle conoscenze scientifiche attuali, che non consentono di escludere la capacità di contagio nei soggetti vaccinati, pur asintomatici – il principio di precauzione imponga di dare prevalenza alle esigenze di prevenzione del rischio sanitario, tenuto conto anche della limitata invasività dell’esame diagnostico che verrebbe richiesto anche ai candidati vaccinati”.
Il CTS smentiva quindi non solo quanto di lì a poco sarebbe stato normato nel DL 44/21, ma anche quanto poi sentenziato dalla Corte Costituzionale.
Egregio PdC on. Meloni, alla luce di ciò che risulta dai verbali del CTS, consulente scientifico della Presidenza del Consiglio, solo due giorni prima dell’entrata in vigore del DL44/21, chiediamo a Lei e al suo Governo di intervenire per ristorare i lavoratori degli emolumenti non percepiti a seguito di ingiusta sospensione, così come dei loro contributi previdenziali, nonché di annullare definitivamente le multe per gli ultra cinquantenni che non abbiano adempiuto all’obbigo vaccinale.
Annoverando tra noi un gran numero di medici, di biologi, di farmacisti, di psicologi e di operatori sanitari in generale, ci rendiamo disponibili per un confronto su questi temi anche attraverso lo strumento della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Ci auguriamo che le nostre richieste possano essere accolte e che le necessità di bilancio non prevalgano su verità scientifiche e storiche che chiedono di essere riaffermate.
Cordiali saluti.
Associazione ContiamoCi!
Sindacato Di. Co. Si. ContiamoCi!
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